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di ZANOTTI ALDO – Via Emilia, 388 – Tortona (AL) Tel. 0131.862408 – Cell. 380.7032419 – PI 01940110065 impianti elettrici civili ed industriali automazione antifurti SCS

Impianto fotovoltaico, pannelli solari


Di seguito la normativa per l’installazione di  impianti fotovoltaici (pannelli solari, etc…).
Secondo I’art. 1. comma 350 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), deve essere
aggiunto all’art.4 – Regolamenti edilizi comunali • del DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia il seguente comma:
-1.bis • Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso d castruire, deve essere. prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per fa produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ogni unità abitativa”.
Quanta di seguito indicato discende dall’articolo di legge suindicato e sembra configurare una
sua corretta applicazione.

1-I destinatari dell’obbligo di cui sopra sono i Comuni e non direttamente il costruttore di un nuovo
edificio.
2-I Comuni devono adeguare il loro regolamento edilizio. in modo che per ottenere il permesso di costruire
bisogna prevedere nel progetto l’installazione di pannelli fotovoltaici nella misura suindicata.
3-Finché il Comune non cambia il regolamento edilizio e rilascia permessi di costruire senza l’obbligo
di installare pannell fotovoltaici, il costruttore non ha alcun obbligo di installare i pannelli stessi.
Nota: In tal caso è inadempiente il Comune. non il costruttore dell’edificio.
4-L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione che contengono unità abitative (unità immobiliari
destinate ad abitazione).
Nota: L’obbligo riguarda non solo g1i edifici civili, ma tutti gli edifici che contengono unità abitative.
5-Un edificio industriale 0 terziario con almeno una unità abitativa, ad esempio per il custode, è soggetto
all’obbligo in questione.
Nota: Sembra una esagerazione ma questa è scritto nella legge.
6-I pannelli fotovoltaici devono avere una potenza nominale di almeno 200 W per ogni unità abitativa
compresa nell’edificio di nuova costruzione.
Nota: In un edificio di civile abitazione sono soggette all’obbligo in questione solo le unità immobiliari adibite ad abitazione
e non quelle destinate ad altri usi (negozi, depositi, laboratori, ecc.).
7-L’obbligo in questione è assolto in un condominio, che ha n unità abitativa, se vengono installati
pannelli fotovoltaici che alimentano i servizi condominiali per una potenza di n x 0,2 kW.
8-Nulla cambia se tale potenza e installata da un singolo condOmino, il quale si impegni ad assolvere
questa obbligo per conto degli altri n·1 condòmini.
9-L’impianto fotovoltaico non deve essere necesseriarnente collegeto in rete, può essere in isola. Tra
l’altro, la potenza minima per collegarsi in rete è di 0,75 kW.
10-Possono accedere alle tariffe incentivanti solo gli impianti di potenza minima di 1 kW che entrano in
eSercizio prima del 31/12/2010, come disposto daI DM 19/2/07, art. 4, comma 2 e art. 6, comma 2.
Nota: Nella costruzione di una villetta conviene prevedere un impianto con potenza di almeno 1 KW colelgato alla rete per lo scambio di energia sul posto.

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